La legge sul dopo di noi all’esame del Senato
DDL “Dopo di noi”
Agli inizi di febbraio, la Camera ha approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” che attende ora l’esame del Senato. Il provvedimento prevede misure di assistenza finanziaria e organizzativa, incoraggiando tra l’altro la costituzione di trust, e si articola nei seguenti principali punti:
1) La persona disabile deve essere progressivamente presa in carico da strutture adeguate durante l’esistenza in vita dei genitori, rafforzando quanto già previsto dalla legislazione sociale vigente;
2) Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato, Città ed Autonomie locali (art. 8 Decreto legislativo 281/97), da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, deve definire:
- gli obiettivi di servizio da erogare
- le modalità di accesso ai benefici di legge
3) Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare. Pur con una formulazione imprecisa, il Fondo sembra destinato a sostenere interventi sia statali che regionali.
4) Le Regioni definiscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti;
5) I soggetti del Terzo settore, comprese le Fondazioni, sono coinvolti nell’attuazione delle misure di legge, unitamente alle Ulss
Osservazioni
Il ddl è formulato secondo il tradizionale schema normativo, per cui il Parlamento si limita a ad approvare testi molto generali, demandando poi ad uno o più decreti ministeriali formulazioni di maggior dettaglio. E’ lo schema oggi criticato per la sua eccessiva complessità amministrativa, dato che crea rallentamenti e ingorghi burocratici. In questo caso si aggiunge l’intervento delle Regioni, che hanno competenza socio-sanitaria, con duplicazione delle procedure e concorrenza istituzionale. Il testo su questo punto appare datato. Infatti le sue prime elaborazioni risalgono al 2013 e non tengono conto dell’opportunità di eliminare o limitare le materie a legislazione concorrente, che ha portato recentemente il Parlamento ad emendare il Titolo V della Costituzione.
Proposte
In vista dell’esame del Senato, la legge potrebbe essere così semplificata:
- il testo dovrebbe esplicitare obiettivi di servizio e criteri generali, sopprimendo il passaggio del decreto ministeriale;
- Il Ministero dovrebbe soltanto gestire il Fondo statale, limitandosi a ripartirlo fra le Regioni come fa col Fondo sanitario nazionale e con quello per il Sociale. Il riparto potrebbe anche essere limitato alle Regioni che si impegnino ad integrare le dotazioni finanziarie con un proprio significativo apporto;
- i programmi e i criteri amministrativi per l’erogazione dei contributi e la verifica dei risultati dovrebbero essere elaborati solo dalle Regioni, attenendosi ai criteri generali della legge;
- sempre alle Regioni dovrebbe competere la definizione delle modalità di coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore e delle Ulss