Le Associazioni di volontariato (adv) hanno finora potuto tenere il bilancio in forma libera. La loro fondamentale legge di riferimento (266/91) prescrive genericamente l’obbligo della formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti, ma non dā alcuna indicazione vincolante per quanto concerne le modalitā di tenuta della contabilitā. Questa libertā ha creato non poco disorientamento e ha lasciato campo a diverse proposte. L’Agenzia delle ONLUS ha elaborato nel 2007 uno schema contabile in partita doppia proponendone l’adozione da parte degli Enti non commerciali e quindi anche delle adv con proventi e ricavi oltre il limite di 100.000 euro annui, poi innalzato a 250.000; ed un secondo schema a sole entrate e uscite al di sotto di tale limite, con l’invito a tenere qualche sintetica annotazione di tipo patrimoniale, ove fosse il caso.
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